1. È facoltà della persona che si prostituisce scegliere se esercitare la prostituzione in forma di lavoro autonomo, sottoposto alle imposizioni fiscali e ai versamenti contributivi previdenziali e assistenziali.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adotta, con proprio decreto, un regolamento contenente la regolamentazione di