Art. 6.
(Regolarizzazione del lavoro delle persone che esercitano la prostituzione).

      1. È facoltà della persona che si prostituisce scegliere se esercitare la prostituzione in forma di lavoro autonomo, sottoposto alle imposizioni fiscali e ai versamenti contributivi previdenziali e assistenziali.
      2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adotta, con proprio decreto, un regolamento contenente la regolamentazione di

 

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dettaglio per l'attuazione del diritto di cui al comma 1, fermo restando che non può essere prevista l'istituzione di specifici registri o elenchi nei quali chi esercita la prostituzione sia tenuto a iscriversi.
      3. In ogni caso, il reddito proveniente dall'esercizio della prostituzione è esente dall'imposta sul valore aggiunto.